
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2017).
Si tratta di un articolato approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 10 febbraio scorso, il cui obiettivo è potenziare l’intervento degli enti territoriali e delle forze di polizia nella lotta al degrado delle aree urbane, con un approccio che promuove la cosiddetta sicurezza integrata, intesa come l’insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dagli enti territoriali locali e da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all’attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità:
Con lo strumento dell’accordo in sede di Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell’interno, sono definite linee guida per coordinare l’esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, anche con riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale ed alla formazione e aggiornamento professionale del personale della polizia locale;
Sulla base di questi accordi le Regioni e le Province autonome possono sostenere iniziative e progetti per attuare interventi di promozione della sicurezza integrata nel territorio di riferimento anche con l’adozione di misure di sostegno finanziario a favore dei comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa.
La Sicurezza urbana è definita come il bene pubblico relativo alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire attraverso interventi di:
- riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati;
- eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale;
- prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio;
- promozione del rispetto della legalità;
- più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile.
Detti interventi sono finalizzati a perseguire obiettivi di:
- prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente degradate;
- promozione del rispetto della legalità, anche mediante iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita, comprese l’occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonché la prevenzione di altri fenomeni che comunque turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici;
- promozione del rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra le amministrazioni competenti, finalizzate a coadiuvare l’ente locale nell’individuazione di aree urbane su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi di cultura interessati da consistenti flussi turistici, o adibite a verde pubblico, da sottoporre a particolare tutela.
Il decreto introduce modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. n. 267/2000) volte a rafforzare i poteri di intervento dei Sindaci che potranno adottare:
- ordinanze dirette a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana; in particolare per tutelare la tranquillità e il riposo dei residenti, anche con interventi in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche; in questa materia i Comuni possono anche adottare specifici regolamenti;
- ordinanze contingibili e urgenti dirette a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili, o fenomeni di abusivismo, quale l’illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all’abuso di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti.
E’ prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro per chi pone in essere condotte che limitano la libera accessibilità e fruizione delle infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti. I proventi delle sanzioni sono devoluti al comune e destinati all’attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano;
E’ previsto, altresì, l’ordine di allontanamento rivolto per iscritto dall’organo accertatore con l’indicazione che la sua efficacia cessa trascorse quarantotto ore dall’accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra aumentata del doppio.
Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa al Questore (con contestuale segnalazione ai servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni) che in caso di reiterazione qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato e per un periodo non superiore a 6 mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree citate, individuando, inoltre, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell’atto:
La durata del divieto di accesso non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a 2 anni, se il responsabile è persona con precedente infra quinquennale (anche se si tratta di sentenza confermata in appello) per reati contro la persona o il patrimonio; se si tratta di minorenne, il questore ne dà notizia al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.
In caso di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nei luoghi o nelle aree citate, la concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata all’imposizione del divieto di accedere a luoghi o aree specificamente individuati.
Il Questore potrà disporre la sospensione dell’attività dell’esercizio pubblico ex art. 100 del T.U.L.P. fino a 15 giorni in caso di reiterata inosservanza delle ordinanze sindacali in tema di vivibilità e decoro urbano e vendita di alcolici e superalcolici.
Ulteriori misure di polizia sono stabilite per il contrasto dello spaccio stupefacenti all’interno o in prossimità di locali pubblici, aperti al pubblico e pubblici esercizi.
Il questore potrà disporre il divieto di accesso o stazionamento (per la durata da 1 a 5 anni) nei locali di cui sopra o nelle loro immediate vicinanze nei confronti di persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per fatti di vendita o cessione di stupefacenti commessi all’interno o nelle immediate vicinanze dei locali; la misura potrà riguardare anche minori ultraquattordicenni;
nei medesimi casi il questore potrà inoltre disporre, per la durata massima di 2 anni, una o più delle seguenti misure:
- obbligo di presentazione alla p.g. almeno due volte a settimana, obbligo di rientrare nella propria abitazione entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
- obbligo di soggiorno nel comune di residenza;
- obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici.
La violazione dei divieti è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 10 mila a 40 mila euro e sospensione della patente di guida da 6 mesi a 1 anno;
in caso di condanna per i reati in materia di stupefacenti, la concessione della sospensione condizionale della pena potrà essere subordinata all’imposizione del divieto di accesso in specifici locali o esercizi pubblici.
In caso di condanna per il reato di deturpamento e imbrattamento di immobili pubblici, mezzi di trasporto o cose di interesse artistico (art. 639, comma 2, c.p.), il giudice potrà subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena al ripristino e alla ripulitura dei luoghi oppure, se ciò non è possibile, al pagamento o rimborso delle spese relative, o ancora, se il condannato non si oppone, al lavoro di pubblica utilità.
E’ attribuito al Prefetto il compito di impartire, sentito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, disposizioni per prevenire, in relazione al numero degli immobili da sgomberare, il pericolo di possibili turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della Forza pubblica all’esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria concernenti i medesimi immobili.
Gli interventi di sgombero devono seguire criteri di priorità basati sulla situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, i possibili rischi per l’incolumità e la salute pubblica, i diritti dei proprietari degli immobili, i livelli assistenziali che possono essere assicurati agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali;
l’eventuale annullamento da parte del giudice amministrativo del provvedimento prefettizio può dare luogo solo a risarcimento in forma specifica (salvo il caso di dolo o cola grave): la p.a. avrà obbligo di adottare gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione di occupazione arbitraria dell’immobile.
Come è ben evidente si tratta di un provvedimento complesso che istituisce una serie di nuove competenze in capo alle Questure ed agli uffici di Polizia.
Lo scopo è quello di dare una risposta al disagio che si registra nelle aree metropolitane ove l’unico immaginario a cui attingere sembra quello della paura e della necessità di difendersi dal disordine e dal degrado.